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sabato 2 aprile 2011


CAPITOLO SESTO
LA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONTRATTUALE
La dichiarazione contrattuale si insegna è recettizia, ma vediamo cosa significa: è recettizia una dichiarazione che produce effetti giuridici solo al momento della sua ricezione (intesa come conoscibilità e non come effettiva conoscenza) da parte del soggetto cui è destinata.
L’art.1326 1°comma dispone infatti che “il  contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” (conclusione del contratto)
Per superare lo stato d’incertezza l’art.1335 precisa che “La proposta , l’accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.(presunzione di conoscenza)
Il momento della conclusione del contratto è rilevante in ipotesi di successioni legislative per vedere qual è la norma applicabile oltre che per vedere da quando decorre il termine per l’adempimento e valutare quindi eventuali inadempimenti.
Il luogo è rilevante per vedere qual è il giudice territorialmente competente per eventuali controversie che dovessero sorgere. L’art.20 c.p.c. sappiamo che indica come competente per cause relative ad obbligazioni anche il giudice del luogo dove l’obbligazione è sorta.
La spedizione
La fase preparatoria della ricezione è la spedizione, o indirizzamento. L’indirizzamento è una fase necessaria alla perfezione della dichiarazione contrattuale perché con esso viene individuato il destinatario della dichiarazione stessa. Tuttavia il mezzo prescelto per l’indirizzamento deve essere idoneo allo scopo.Anche l’affidamento della dichiarazione al terzo o al dipendente incaricati di trasmettere è vero indirizzamento. Se invio la segretaria ad imbucare una lettera,  l’indirizzamento esiste quando le consegno la lettera e le ordino di imbucarla ed ella esce dal mio controllo, e non quando ella imbuca. Quindi riepilogando con la spedizione la dichiarazione esce dal controllo del dichiarante e soggiace al controllo di altri; il mezzo prescelto per la spedizione deve essere obiettivamente idoneo allo scopo.
Può sorgere una  problema una spedizione eseguita con un mezzo idoneo è sufficiente a vincolare il dichiarante? Il Sacco afferma che, di regola, l’idoneità della spedizione prevale sulla volontarietà dell’atto. Quindi la dichiarazione è perfezionata anche se in capo al dichiarante manca una precisa volontà di dichiarare; es. spedizione effettuata per distrazione, quindi una spedizione involontaria. In una situazione di questo tipo l’unico rimedio consentito al dichiarante è l’annullamento per vizio del consenso, cioè non potendo egli affermare l’inesistenza della dichiarazione (che è stata sanata dall’idoneità del mezzo di spedizione), dovrà cercare di provare (ex art.1433) la presenza di un vizio della dichiarazione esistente.
Quando però la spedizione involontaria (invito domino) è tale da determinare una situazione di apparenza, l’art.1433 non può più essere invocato prevale il principio di apparenza a favore del destinatario (quando il suo affidamento sia incolpevole e il dichiarante sia in colpa). Es. Tizio detta e sottoscrive una proposta poi ordina alla segretaria di distruggerla, ma lei non esegue l’ordine e la lettera viene spedita dal fattorino per errore).
ART 1433=TORO-MAMMA
Il momento finale della dichiarazione contrattuale
1326=DAMA-NOCE ;1334=DAMA-AMORE; 1335=DAMA-MELA
La dizione degli articoli 1326, 1334, 1335 individua come requisito finale della dichiarazione contrattuale la conoscenza (conoscenza concreta) che il destinatario ne acquista. Questa formulazione è poi corretta dall’art.1335, per cui il semplice arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario è equiparato a conoscenza se il destinatario non prova di essere stato senza colpa nell’impossibilità di avere notizia della dichiarazione (conoscenza presunta).
La legge è quindi chiara: l’art.1335 ha adottato il “principio di cognizione” secondo cui si presume la conoscenza nel momento in cui viene provata la ricezione, cioè l’arrivo all’indirizzo del destinatario, se il destinatario non prova di essere stato senza colpa nell’impossibilità di avere notizia della dichiarazione.
Ma la legge non risolve un ulteriore quesito: le cause di giustificazione del destinatario che si ritiene “senza colpa”, devono essere valutate oggettivamente o soggettivamente? La dottrina si divide tra fautori della:
1)      Concezione oggettiva della conoscibilità , secondo cui la dichiarazione è perfetta tutte le volte che ne sussiste l’obiettiva conoscibilità, quando la dichiarazione è giunta al destinatario la sua conoscenza è sempre presunta, finchè non risulti nella situazione concreta che l’ingresso della dichiarazione nella sfera del destinatario fu impedito da una causa di forza maggiore .
2)Concezione soggettiva della conoscibilità condivisa da Sacco  che è stata sostenuta con altre 3 argomentazioni:
1)      le norme sulla notificazione non consentono il fenomeno della conoscibilità “oggettiva”
2)      l’art.1341 (condizioni generali di contratto) non conosce il fenomeno della recettività,
3)      l’art.1335 non dice che il destinatario possa valutare soggettivamente le ipotesi da addurre come causa di giustificazione, dice solo che egli ha la facoltà di provare un fatto certo e obiettivo, che dimostri la sua impossibilità di avere avuto conoscenza della dichiarazione.
L’art.1335 è imprecisa sotto un altro aspetto: non spiega se entrambe le parti siano legittimate a far valere il vizio della recezione (l’impossibilità di conoscere) o se una sola di esse (il destinatario) abbia il potere di scegliere fra l’efficacia e l’inefficacia della dichiarazione non conosciuta.
Il Sacco ritiene che, di regola, solo il destinatario possa far valere il vizio della ricezione, Un’altra regola esposta dal Sacco è che la dichiarazione produce i suoi effetti quando l’emittente faccia tutto il possibile per comunicarla alla controparte e questa si renda colpevolmente ignorante.  Sacco prevede in via di eccezione che il proponente possa rinunciare agli effetti della sua dichiarazione in presenza di due condizioni:
1)      non sappia e neanche sospetti al momento dell’emissione dell’impossibilità della conoscenza,
2)      dimostri che il vizio della ricezione è dipeso da colpa del destinatario, l’ignoranza colpevole si equipara alla conoscenza, ma anche la stessa ignoranza incolpevole o lo stesso mancato arrivo dipeso da fatto del destinatario possono meritare un trattamento analogo. Es. il caso del contraente il quale dopo aver rifiutato di ricevere la raccomandata contenente la diffida ad adempiere, pretenda poi di sottrarsi alle conseguenze della diffida, allegando di non averne avuto conoscenza
Se il proponente non rinuncia il contratto è validamente concluso.
Recezione della dichiarazione e problemi casistici
L’art.1335 assegna rilevanza all’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario. Ma cosa significa “indirizzo” del destinatario?
Analizziamo e risolviamo un altro problema: in che momento si perfeziona  la manifestazione di volontà resa sotto forma di comportamento concludente? Nel momento in cui il destinatario ha conosciuto l’evento o quando le tracce del comportamento di attuazione gli sono pervenute  (es. se la merce ordinata viene spedita senza previa accettazione, e siamo fuori dall’ipotesi dell’art.1327, il contratto è concluso nel luogo e nel momento in cui la merce è consegnata al proponente).
ART 1327 =DAMA-NUCA
Il momento finale della proposta al pubblico ART 1989=TOPO-FABIO
la proposta (offerta) al pubblico: 1) opera senza bisogno di una conoscenza;2) non è recettizia.
Ad aiutarci possiamo richiamare la formula dell’art.1989colui che rivolgendosi al pubblico promette…è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica”, ciò non indica solo che gli effetti della promessa retroagiscono al momento della divulgazione, ma è idonea a indicare che con la divulgazione la promessa è perfetta. Il Sacco dimostra  che opera senza bisogno di conoscenza ricorrendo al paragone con la revoca ex art.1336 2° commala revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia”;  argomentando in modo diametralmente opposto rispetto alla dottrina tradizionale.
Si parte dalla premessa comune che la non necessità della conoscenza è espressamente prevista dalla legge solo per la “revoca” della proposta. Le conclusioni diametralmente opposte sono le seguenti:
-         per la dottrina tradizionale proprio dalla premessa si desume la differenza di trattamento: la revoca non necessita di conoscenza, non è una dichiarazione recettizia; la proposta necessita di conoscenza è recettizia (se il legislatore avesse voluto un eguale trattamento lo avrebbe espressamente previsto)
-         per il Sacco la pubblicazione è un requisito che da solo perfeziona la dichiarazione anche senza bisogno di conoscenza.

CAPITOLO OTTAVO
CORRISPONDENZA TRA PROPOSTA E ACCETTAZIONE
Perché l’accettazione sia efficace occorrono:
-         Corrispondenza cronologica: art.1326/3
-         Corrispondenza formale: art.1326/4
-         Corrispondenza oggettiva:art.1326/5
                           ß
Congruenza oggettiva dell’accettazione alla proposta
Tra l’accettazione e la proposta deve sussistere una congruenza oggettiva, cioè debbono avere un identico oggetto, un’accettazione contenente una variazione vale come nuova proposta, se essa non è accettata a sua volta, il contratto non si conclude. La norma che codifica tale regola è l’art.1326 che al 5°comma prevede:  “un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta.”
Tale regola incontra due eccezioni:
1)      quando la proposta in realtà può dividersi in più sottoproposte e l’accettazione può riferirsi ad alcune di esse e concludere ugualmente il contratto per quelle parti
2)      quando l’accettazione pura è accompagnata da una proposta di modifica, qui il contratto è concluso senz’altro salvo la facoltà per il proponente di accettare a sua volta la proposta di modifica  o di rifiutarla.
CAPITOLO NONO
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A FORMAZIONE PLURILATERALE
Quando le parti del contratto sono più di due le accettazioni devono pervenire al solo proponente o ogni accettazione  deve pervenire ad ogni altro oblato? Ogni accettazione deve pervenire al proponente e a tutti gli oblati. Tale criterio è stato enunciato dalla dottrina attraverso l’esame dell’art.1326 e dell’art.1332 che tratta del contratto cui possono aderire altre parti, questa figura è detta “contratto aperto”.ART 1332=DAMA-MANO

Il contratto aperto regolato dell’art.1332 (adesione di altre parti al contratto) è un contratto in cui  l’aderente assumerà un certo carico di obbligazioni e reciprocamente avrà il diritto che gli altri contraenti effettuino la prestazione, se le prestazioni dei contraenti comportano la costituzione di un fondo, l’aderente avrà altresì diritto alla sua quota ideale del fondo. E’ un contratto già formato da alcuni soggetti (contraenti originari) con possibilità da parte di altri soggetti di aderirvi (contraenti aggiunti), mediante l’aggiunta al contratto di una clausola di adesione. L’art.1332 non dice che l’adesione debba essere una proposta né dice che debba essere un’accettazione potrà quindi rientrare nella previsione dell’articolo tanto una proposta quanto un’accettazione. Il requisito della comunicazione dell’adesione a tutti i contraenti originari è posto nell’interesse di questi ultimi se esso difetta, i contraenti originari possono dedurne l’inesistenza dell’adesione, ma l’aderente il quale abbia già comunicato l’adesione ad una parte dei contraenti originari, non può avvalersi dell’incompletezza delle notifiche per sottrarsi agli effetti dell’adesione prestata.